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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI-VALIDITà DEGLI ATTESTATI

24/09/2009

La pubblicazione del D.M. 26 giugno 2009 recante le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" ha definito la certificazione energetica degli edifici non sarà più una prerogativa delle Regioni ma coinvolgerà tutte le Regioni, mettendo la parola fine al periodo transitorio in cui l'attestato di certificazione energetica poteva essere sostituito dall'attestato di qualificazione energetica.

L'attestato di certificazione energetica ha una validità massima di dieci anni, trascorsi i quali il certificato non avrà più validità e solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza.

I notai nel documento del 3 agosto 2009 del Consiglio Nazionale del Notariato rimarcano che dal 1° luglio 2009 è in vigore l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita o locazione di tutti gli edifici, a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla superficie utile, come previsto dal Dlgs 192/2005.   Rilevano inoltre che l’emanazione delle Linee Guida ha posto fine al periodo transitorio disciplinato dal Titolo II del Dlgs 192/2005: quindi, in base all’art. 11 comma 1-bis dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è stato definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Spiega il notariato “….. è la definizione dell’ambito applicativo del Dlgs 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari. Al punto 2 dell’All. A è previsto che esso si applichi a tutti gli edifici delle categorie di cui all’art. 3 del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza o meno di impianti tecnici dedicati ai servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Quindi, gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono: residenza e assimilabili; uffici; ospedali, cliniche, case di cura; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto, ad attività commerciali, sportive e scolastiche…...”

Infine il documento affronta la previsione normativa (punto 9 dell’All. A) che, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, consente al proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile” di ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:

- l’edificio è di classe energetica G;

- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

Ciò solleva il proprietario dall’obbligo di dotare l’immobile dell’ACE in sede di trasferimento dell’immobile.

 

Si fa presente che le Linee Guida non stabiliscono alcunché in relazione alla definizione dei certificatori; infatti, l’art. 4 co. 1 lett. c Dlgs 192/2005 affida tale compito a successivi decreti (non ancora emanati), in attesa dei quali nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica ovvero che hanno legiferato ma la normativa è ancora in attesa di attuazione, si ritiene debba essere applicata la normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 18 del Dlgs 115/2008 (Attestato di Certificazione Energetica).

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